Art. 33
Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione
In vigore dal 14 ago 2020
Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione
1. Tutte le partite di piante ospiti introdotte nell’Unione a partire da un paese terzo sono ufficialmente controllate al punto di entrata nell’Unione o sul luogo di destinazione stabilito conformemente alla direttiva 2004/103/CE della Commissione (14).
2. In caso di piante ospiti originarie di aree nelle quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente effettua un’ispezione, costituita da campionamento e prove, del lotto di piante specificate per confermare l’assenza dell’organismo nocivo specificato, utilizzando uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %, tenendo conto della norma ISPM n. 31.
3. Il paragrafo 2 non si applica alle piante ospiti che sono state coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione e che sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
Storico versioni
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