Art. 33 · Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione

Art. 33

Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione

In vigore dal 14 ago 2020
Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione 1.   Tutte le partite di piante ospiti introdotte nell’Unione a partire da un paese terzo sono ufficialmente controllate al punto di entrata nell’Unione o sul luogo di destinazione stabilito conformemente alla direttiva 2004/103/CE della Commissione (14). 2.   In caso di piante ospiti originarie di aree nelle quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente effettua un’ispezione, costituita da campionamento e prove, del lotto di piante specificate per confermare l’assenza dell’organismo nocivo specificato, utilizzando uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %, tenendo conto della norma ISPM n. 31. 3.   Il paragrafo 2 non si applica alle piante ospiti che sono state coltivate in vitro per l’intero ciclo di produzione e che sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
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