Art. 34

Campagne di sensibilizzazione

In vigore dal 14 ago 2020
Campagne di sensibilizzazione 1.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori professionali e degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato per il territorio dell’Unione. Essi mettono pubblicamente a disposizione tali informazioni, sotto forma di campagne mirate di sensibilizzazione sui rispettivi siti web dell’autorità competente o su altri siti web designati da quest’ultima. 2.   All’interno delle aree delimitate lo Stato membro interessato sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’introduzione e la diffusione nell’Unione. Esso provvede affinché il pubblico, i viaggiatori e gli operatori interessati conoscano la delimitazione dell’area delimitata, della zona infetta e della zona cuscinetto. Lo Stato membro interessato informa inoltre gli operatori interessati delle misure da adottare contro i vettori quali stabilite agli .
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