Art. 36
Conformità
In vigore dal 14 ago 2020
Conformità
Se necessario al fine di conformarsi al presente regolamento, gli Stati membri revocano o modificano le misure adottate per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo nocivo specificato. Essi informano immediatamente la Commissione della revoca o della modifica di tali misure.
Storico versioni
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