Art. 31
Autorizzazione dei siti di produzione come indenni dall’organismo nocivo
In vigore dal 14 ago 2020
Autorizzazione dei siti di produzione come indenni dall’organismo nocivo
Un sito di produzione può essere autorizzato come indenne dall’organismo nocivo solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il sito di produzione è stato dichiarato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante come sito a prova di insetto indenne dall’organismo nocivo specificato e dai suoi vettori conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
b)
il sito di produzione è stato sottoposto a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell’anno per mantenere l’indennità dai vettori dell’organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;
c)
il sito di produzione è sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell’autorità competente, nel periodo più adatto;
d)
il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante ospiti originarie del sito di produzione sono state sottoposte ad analisi molecolare per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato in base a uno dei metodi di prova elencati nell’allegato IV, con l’utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %.
Le autorità competenti, se durante le ispezioni annuali rilevano la presenza dell’organismo nocivo specificato o danni che compromettono le condizioni a prova di insetto del sito di produzione indenne dall’organismo nocivo, revocano immediatamente l’autorizzazione del sito e sospendono temporaneamente gli spostamenti delle piante ospiti. Esse ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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