Art. 3
Conformità comparabile al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012
In vigore dal 14 lug 2020
Conformità comparabile al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012
1. L’ESMA concede la conformità comparabile ai requisiti del titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 quando:
a)
la CCP di classe 2 soddisfa, se del caso, i requisiti stabiliti dall’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del predetto regolamento;
b)
la CCP di classe 2 soddisfa tutti gli elementi pertinenti di cui all’allegato I del presente regolamento.
2. Prima di adottare la decisione di non concedere la conformità comparabile l’ESMA:
a)
verifica presso l’autorità competente della CCP di classe 2 la sua analisi del quadro applicabile del paese terzo e del modo in cui detta CCP si conforma a detto quadro;
b)
ne informa la Commissione.
Storico versioni
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