Art. 5

Esclusioni e requisiti incompatibili

In vigore dal 14 lug 2020
Esclusioni e requisiti incompatibili 1.   L’ESMA non rifiuta la conformità comparabile ai requisiti dell’articolo 16 e dei titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 per il mero fatto che la CCP di classe 2 applica a norma del quadro applicabile del paese terzo un’esclusione comparabile a una di quelle di cui all’, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento. La CCP di classe 2 fornisce la prova che l’esclusione dell’Unione e quella del paese terzo sono comparabili. 2.   Quando la conformità ad uno specifico requisito dell’articolo 16 o dei titoli IV o V del regolamento (UE) n. 648/2012 comporta una violazione del quadro applicabile del paese terzo, l’ESMA concede la conformità comparabile a detto requisito solo se la CCP di classe 2 dimostra che: a) è impossibile conformarsi a detto requisito senza violare una disposizione cogente del quadro applicabile del paese terzo; b) il quadro applicabile del paese terzo realizza effettivamente gli stessi obiettivi dell’articolo 16 e dei titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012; c) soddisfa il quadro applicabile del paese terzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:1304:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo