Art. 5
Esclusioni e requisiti incompatibili
In vigore dal 14 lug 2020
Esclusioni e requisiti incompatibili
1. L’ESMA non rifiuta la conformità comparabile ai requisiti dell’articolo 16 e dei titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 per il mero fatto che la CCP di classe 2 applica a norma del quadro applicabile del paese terzo un’esclusione comparabile a una di quelle di cui all’, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento. La CCP di classe 2 fornisce la prova che l’esclusione dell’Unione e quella del paese terzo sono comparabili.
2. Quando la conformità ad uno specifico requisito dell’articolo 16 o dei titoli IV o V del regolamento (UE) n. 648/2012 comporta una violazione del quadro applicabile del paese terzo, l’ESMA concede la conformità comparabile a detto requisito solo se la CCP di classe 2 dimostra che:
a)
è impossibile conformarsi a detto requisito senza violare una disposizione cogente del quadro applicabile del paese terzo;
b)
il quadro applicabile del paese terzo realizza effettivamente gli stessi obiettivi dell’articolo 16 e dei titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012;
c)
soddisfa il quadro applicabile del paese terzo.
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