Art. 1

Procedura per la presentazione della richiesta di conformità comparabile

In vigore dal 14 lug 2020
Procedura per la presentazione della richiesta di conformità comparabile 1.   La richiesta motivata di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 è presentata entro il termine stabilito dall’ESMA nella comunicazione alla CCP di paese terzo che non è considerata una CCP di classe 1 o in qualsiasi momento dopo che la CCP di paese terzo è stata riconosciuta dall’ESMA come CCP di classe 2 a norma dell’articolo 25, paragrafo 2 ter. La CCP di classe 2 informa la propria autorità competente in merito alla presentazione di cui al primo comma. 2.   La richiesta motivata di cui al paragrafo 1 specifica: a) i requisiti per i quali la CCP di classe 2 richiede la conformità comparabile; b) le ragioni in base alle quali il rispetto del quadro applicabile del paese terzo da parte della CCP di classe 2 soddisfa la conformità ai requisiti pertinenti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012; c) il modo in cui la CCP di classe 2 soddisfa le condizioni di applicazione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini della lettera b), la CCP di classe 2 fornisce, se del caso, gli elementi di prova di cui all’. 3.   La CCP di classe 2, su richiesta dell’ESMA, include nella richiesta motivata di cui al paragrafo 1: a) una dichiarazione dell’autorità competente che conferma che la CCP di classe 2 soddisfa i requisiti di onorabilità e reputazione; b) se necessario, per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 16 e al titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, la traduzione del pertinente quadro applicabile del paese terzo in una lingua comunemente utilizzata nel settore finanziario. 4.   Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata presentata a norma del paragrafo 1, l’ESMA verifica che la richiesta motivata sia completa. Se la richiesta risulta incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale le CCP di classe 2 deve fornire informazioni aggiuntive. 5.   L’ESMA decide se concedere la conformità comparabile per i requisiti indicati nella richiesta motivata entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata completa presentata a norma del paragrafo 4. L’ESMA può posticipare la decisione qualora la richiesta motivata o le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 4 non siano presentate in tempo e la valutazione della richiesta possa di conseguenza ritardare la decisione dell’ESMA sul riconoscimento della CCP di paese terzo o sul riesame del suo riconoscimento. 6.   La CCP di classe 2 alla quale l’ESMA non ha concesso la conformità comparabile per uno o più requisiti non può presentare una nuova richiesta motivata a norma del paragrafo 1 per gli stessi requisiti, a meno che vi sia stata una modifica rilevante del quadro applicabile del paese terzo o della conformità della CCP a detto quadro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:1304:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo