Art. 2

Conformità comparabile all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012

In vigore dal 14 lug 2020
Conformità comparabile all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012 1.   L’ESMA concede la conformità comparabile all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 quando il capitale della CCP di classe 2, comprensivo degli utili non distribuiti e delle riserve, include un capitale iniziale permanente e disponibile corrispondente ad almeno 7,5 milioni di EUR. 2.   L’ESMA concede la conformità comparabile all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 quando il capitale della CCP di classe 2, comprensivo degli utili non distribuiti e delle riserve, è in ogni momento pari o superiore alla somma: a) dei requisiti patrimoniali della CCP per la liquidazione o la ristrutturazione delle sue attività; b) dei requisiti patrimoniali della CCP relativi ai rischi operativi e giuridici; c) dei requisiti patrimoniali della CCP per i rischi di credito, di controparte e di mercato che non sono già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 41 a 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 o da risorse finanziarie specifiche comparabili richieste dalla normativa della giurisdizione d’origine della CCP; d) dei requisiti patrimoniali della CCP per il rischio commerciale. Ai fini del primo comma, l’ESMA calcola i requisiti patrimoniali conformemente ai requisiti patrimoniali specifici stabiliti dal quadro applicabile del paese terzo o, qualora tale quadro non contempli detti requisiti patrimoniali, conformemente ai pertinenti requisiti di cui agli articoli da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione (3).
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