Art. 3

Informazioni che gli operatori devono fornire nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini

In vigore dal 9 lug 2020
Informazioni che gli operatori devono fornire nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini 1.   Gli operatori che chiedono all’autorità competente il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 riportano nelle loro domande le seguenti informazioni: a) il nome e l’indirizzo dell’operatore dello stabilimento di materiale germinale; b) i seguenti dati relativi allo stabilimento di materiale germinale: i) l’indirizzo; ii) il nome del veterinario del centro o del veterinario del gruppo nominato dall’operatore conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686; iii) le attività, tra i tipi elencati di seguito, che saranno svolte presso lo stabilimento di materiale germinale: — la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio dello sperma, — la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio di embrioni, — la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio di ovociti e la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di embrioni, — la trasformazione e lo stoccaggio di sperma, ovociti o embrioni freschi, refrigerati o congelati, — lo stoccaggio di sperma, ovociti o embrioni freschi, refrigerati o congelati; iv) una descrizione delle modalità di trasformazione del materiale germinale e, qualora la totalità o parte della trasformazione debba essere effettuata presso altri stabilimenti di trasformazione di materiale germinale, il nome e i recapiti di tali stabilimenti di trasformazione di materiale germinale; v) le prescrizioni in materia di biosicurezza per il funzionamento dello stabilimento di materiale germinale, comprendenti almeno informazioni su quanto segue: — una descrizione della struttura e una planimetria dello stabilimento di materiale germinale, — le procedure operative standard per la raccolta, la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di materiale germinale, in funzione del tipo di stabilimento di materiale germinale, — le procedure stabilite e le istruzioni impartite dal veterinario del centro o dal veterinario del gruppo per l’attuazione delle prescrizioni in materia di sanità animale e di biosicurezza presso lo stabilimento di materiale germinale, — un piano di lotta agli insetti e di derattizzazione, — informazioni sul formato della documentazione conservata conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/686, — le procedure per la pulizia e la disinfezione delle strutture e delle attrezzature, — un piano di emergenza in caso di segni clinici di malattie elencate o di un risultato positivo a una prova per la ricerca di patogeni per gli animali che provocano malattie elencate, — un impegno a dare notifica all’autorità competente prima di procedere all’attuazione di eventuali cambiamenti significativi delle prescrizioni in materia di biosicurezza per il funzionamento dello stabilimento di materiale germinale; c) per quanto riguarda il materiale germinale: i) il tipo di materiale germinale che sarà raccolto, prodotto, trasformato o immagazzinato, precisando se si tratti di sperma, ovociti o embrioni; ii) la specie degli animali donatori, precisando se si tratti di bovini, suini, ovini, caprini o equini; iii) le condizioni di stoccaggio del materiale germinale, precisando se si tratti di materiale fresco, refrigerato o congelato. 2.   La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto, su carta o in formato elettronico.
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