Art. 4

Termini entro i quali gli operatori sono tenuti a fornire informazioni nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e le informazioni in merito all’eventuale cessazione dell’attività

In vigore dal 9 lug 2020
Termini entro i quali gli operatori sono tenuti a fornire informazioni nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e le informazioni in merito all’eventuale cessazione dell’attività 1.   Ciascuno Stato membro stabilisce i termini entro i quali: a) gli operatori sono tenuti a fornire all’autorità competente: i) le informazioni prescritte dall’, paragrafo 1; ii) le informazioni in merito all’eventuale cessazione dell’attività di stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini; b) l’autorità competente è tenuta a informare gli operatori in merito: i) all’obbligo di fornire le informazioni prescritte dall’, paragrafo 1; ii) all’eventuale rigetto di una domanda di riconoscimento di uno stabilimento di materiale germinale presentata conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2020/686. 2.   I termini di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), non superano i 90 giorni prima della data prevista per l’inizio dell’attività da parte dell’operatore presso lo stabilimento di materiale germinale. 3.   Salvo diversa indicazione da parte dell’autorità competente, gli eventuali cambiamenti significativi delle prescrizioni in materia di biosicurezza per il funzionamento dello stabilimento di materiale germinale di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto v), ottavo trattino, si ritengono approvati entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data in cui l’operatore ha dato notifica di tali cambiamenti.
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