Art. 5

Prescrizioni e specifiche tecniche per la marcatura del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e requisiti operativi relativi alla sua tracciabilità

In vigore dal 9 lug 2020
Prescrizioni e specifiche tecniche per la marcatura del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e requisiti operativi relativi alla sua tracciabilità 1.   Gli operatori che appongono un marchio sul materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, secondo quanto prescritto dall’articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, provvedono affinché: a) sia apposto un marchio su ciascuna paillette o su ciascun altro contenitore in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni, separati o meno in singole dosi, sono collocati, immagazzinati e trasportati, conformemente alle prescrizioni in materia di tracciabilità di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686, come pure alle prescrizioni e alle specifiche tecniche per la marcatura di cui alla parte 1 dell’allegato del presente regolamento; b) siano rispettati i requisiti operativi relativi alla tracciabilità del materiale germinale di cui alla parte 2 dell’allegato. 2.   Sulla base delle prescrizioni e delle specifiche tecniche per la marcatura di cui alla parte 1 dell’allegato, ciascuno Stato membro stabilisce le norme, applicate nel proprio territorio, relative alle caratteristiche e alla forma della marcatura apposta sulle paillette e sugli altri contenitori in cui il materiale germinale è collocato, immagazzinato e trasportato, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
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