Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 9 lug 2020
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme relative al materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini.
Tali norme riguardano:
a)
le informazioni che gli operatori devono fornire nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e i termini entro i quali tali informazioni devono essere trasmesse, come pure i termini entro i quali l’autorità competente deve essere informata dell’eventuale cessazione dell’attività degli stabilimenti di materiale germinale da essa riconosciuti;
b)
le prescrizioni e le specifiche tecniche per la marcatura del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, come pure i requisiti operativi relativi alla sua tracciabilità.
Storico versioni
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