Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 9 lug 2020
Oggetto e ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce norme relative al materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini. Tali norme riguardano: a) le informazioni che gli operatori devono fornire nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e i termini entro i quali tali informazioni devono essere trasmesse, come pure i termini entro i quali l’autorità competente deve essere informata dell’eventuale cessazione dell’attività degli stabilimenti di materiale germinale da essa riconosciuti; b) le prescrizioni e le specifiche tecniche per la marcatura del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, come pure i requisiti operativi relativi alla sua tracciabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:999:oj#art-1