Art. 8
Rilascio del passaporto delle piante e condizioni per gli spostamenti
In vigore dal 26 giu 2020
Rilascio del passaporto delle piante e condizioni per gli spostamenti
I vegetali specificati che hanno trascorso una parte del loro ciclo vitale nell’Unione e i vegetali introdotti nell’Unione in conformità all’ possono essere spostati all’interno dell’Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto, rilasciato e utilizzato conformemente agli articoli da 78 a 95 del regolamento (UE) 2016/2031 e se soddisfano una delle seguenti condizioni:
a)
i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in uno Stato membro notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato;
b)
i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona protetta elencata nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
c)
i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da organismi nocivi, definita per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’autorità competente di uno Stato membro di origine in conformità alla norma ISPM n. 4 della FAO;
d)
i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o un sito di produzione indenne da organismi nocivi, definiti per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine in conformità alla norma ISPM n. 10 della FAO. I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e di protezione dall’ambiente esterno che esclude efficacemente l’organismo nocivo specificato. In tale luogo o sito i vegetali specificati sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento e sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato.
Tale luogo o sito di produzione è circondato da una zona con un raggio di almeno 100 m, in cui sono state eseguite ispezioni ufficiali due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento e ogni vegetale con sintomi di infezione trovato durante tali ispezioni è stato immediatamente eliminato;
e)
i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da organismi nocivi, definito per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’autorità competente dello Stato membro di origine in conformità alla norma ISPM n. 10 della FAO.
In tale luogo i vegetali specificati sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali, campionamenti e test due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento e sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato.
Tale luogo di produzione è circondato da una zona con un raggio di 500 m («la zona circostante»), in cui è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i)
ispezioni ufficiali, campionamenti e test sono stati eseguiti in tutta la zona circostante due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento. L’organismo nocivo specificato non è stato rilevato durante le ispezioni ufficiali, i campionamenti e i test;
ii)
tutti i vegetali specificati all’interno della zona circostante sono stati immediatamente eliminati;
iii)
ogni vegetale specificato all’interno della zona circostante è stato periodicamente sottoposto a test nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione ed è risultato indenne dall’organismo nocivo specificato.
La zona circostante è a sua volta circondata da un’ulteriore zona con una larghezza di 4 000 m, in cui è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i)
in seguito a ispezioni ufficiali, campionamenti e test eseguiti in tutta l’ulteriore zona per due volte, nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state adottate misure di eradicazione in tutti i casi in cui l’organismo nocivo specificato è stato rilevato nei vegetali specificati. Tali misure consistono nell’immediata eliminazione dei vegetali specificati infetti;
ii)
tutti i vegetali specificati all’interno di tale ulteriore zona sono stati eliminati;
iii)
tutti i vegetali specificati all’interno di tale ulteriore zona sono stati sottoposti a test secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell’organismo nocivo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:885:oj#art-8