Art. 9

Condizioni supplementari per gli spostamenti

In vigore dal 26 giu 2020
Condizioni supplementari per gli spostamenti Se sono rispettate le prescrizioni fissate all’, lettere d) o e), i vegetali specificati devono soddisfare, in aggiunta, una delle seguenti condizioni: a) i vegetali specificati sono stati ricavati direttamente da piante madri coltivate nelle condizioni indicate all’, lettere a), b), c) o d); b) i vegetali specificati sono stati ricavati direttamente da piante madri precedentemente sottoposte a test individuali che ne hanno confermato l’indennità dall’organismo nocivo specificato; c) i vegetali specificati sono stati sottoposti a test secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell’organismo nocivo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %.
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Condizioni supplementari per gli spostamenti (Art. 9 Regolamento (UE) 2020/885) — Testo vigente | Portale Normativo