Art. 10

Conformità

In vigore dal 26 giu 2020
Conformità Al fine di conformarsi al presente regolamento, gli Stati membri abrogano o modificano le misure già adottate per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo nocivo specificato. Essi informano immediatamente la Commissione in merito a tali misure.
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Conformità (Art. 10 Regolamento (UE) 2020/885) — Testo vigente | Portale Normativo