Art. 10
Conformità
In vigore dal 26 giu 2020
Conformità
Al fine di conformarsi al presente regolamento, gli Stati membri abrogano o modificano le misure già adottate per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo nocivo specificato. Essi informano immediatamente la Commissione in merito a tali misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:885:oj#art-10