Art. 3
Introduzione nell’Unione di polline vivo e di vegetali destinati alla piantagione, eccetto le sementi, di Actinidia Lindl.
In vigore dal 26 giu 2020
Introduzione nell’Unione di polline vivo e di vegetali destinati alla piantagione, eccetto le sementi, di
Actinidia
Lindl.
Il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, eccetto le sementi, di Actinidia Lindl. («i vegetali specificati») originari di paesi terzi possono essere introdotti nell’Unione solo se sono conformi alle prescrizioni specifiche per l’introduzione fissate agli .
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