Art. 4
Certificato fitosanitario
In vigore dal 26 giu 2020
Certificato fitosanitario
I vegetali specificati originari di paesi terzi sono accompagnati da un certificato fitosanitario che contiene, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», l’informazione che è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un paese notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato;
b)
i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da organismi nocivi, definita per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM — International Standard for Phytosanitary Measures) n. 4 (6) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Il nome della zona indenne da organismi nocivi è indicato nel certificato nella rubrica «Luogo d’origine»;
c)
i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o un sito di produzione indenne da organismi nocivi, definiti per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine in conformità alla norma ISPM n. 10 (7) della FAO. I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e di protezione dall’ambiente esterno che esclude efficacemente l’organismo nocivo specificato. In tale luogo o sito i vegetali specificati sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione e sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato.
Tale luogo o sito di produzione è circondato da una zona con un raggio di almeno 100 m, in cui sono state eseguite ispezioni ufficiali due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione e ogni vegetale specificato che presentava sintomi di infezione trovato durante tali ispezioni è stato immediatamente eliminato;
d)
i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da organismi nocivi, definito per quanto riguarda l’organismo nocivo specificato dall’organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese di origine in conformità alla norma ISPM n. 10 della FAO. In tale luogo i vegetali specificati sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali, campionamenti e test due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione e sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato.
Tale luogo di produzione è circondato da una zona con un raggio di 4 500 m («la zona circostante»), in cui è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i)
ispezioni ufficiali, campionamenti e test sono stati eseguiti due volte nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione. L’organismo nocivo specificato non è stato rilevato durante le ispezioni ufficiali, i campionamenti e i test;
ii)
tutti i vegetali specificati nel raggio di 500 m da tale luogo di produzione sono stati immediatamente eliminati;
iii)
ogni vegetale specificato nel raggio di 500 m da tale luogo di produzione è stato periodicamente sottoposto a test nei momenti più appropriati per individuare i sintomi di infezione ed è risultato indenne dall’organismo nocivo specificato.
Nei casi di cui ai punti ii) e iii) tutti i vegetali specificati situati in tale zona a una distanza tra 500 m e 4 500 m dal luogo di produzione sono stati eliminati o sottoposti a test secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell’organismo nocivo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %.
Storico versioni
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