Art. 5
Informazioni supplementari da inserire nel certificato fitosanitario
In vigore dal 26 giu 2020
Informazioni supplementari da inserire nel certificato fitosanitario
Se vengono fornite le informazioni di cui all’, lettere c) o d), il certificato deve contenere, in aggiunta, l’informazione che è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate nelle condizioni indicate all’, lettere a), b) o c);
b)
i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri precedentemente sottoposte a test individuali che hanno confermato che erano esenti dall’organismo nocivo specificato;
c)
i vegetali specificati sono stati sottoposti a test secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell’organismo nocivo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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