Art. 4
Obblighi del gestore degli impianti di affinamento e obblighi in materia di qualità delle acque affinate
In vigore dal 25 mag 2020
Obblighi del gestore degli impianti di affinamento e obblighi in materia di qualità delle acque affinate
1. Il gestore dell’impianto di affinamento provvede a che, al punto di conformità, le acque affinate destinate a scopi irrigui in agricoltura, come precisato nell’allegato I, sezione 1, siano conformi:
a)
alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2;
b)
a ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nel pertinente permesso, a norma dell’, paragrafo 3, lettere c) e d), per quanto riguarda la qualità dell’acqua.
Oltre il punto di conformità, il gestore dell’impianto di affinamento non è più responsabile della qualità dell’acqua.
2. Al fine di garantire la conformità in conformità del paragrafo 1, il gestore dell’impianto di affinamento procede al monitoraggio della qualità dell’acqua, nel rispetto:
a)
dell’allegato I, sezione 2;
b)
di ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nel pertinente permesso, a norma dell’, paragrafo 3, lettere c) e d), per quanto riguarda il monitoraggio.
Storico versioni
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