Art. 2

Ambito d’applicazione

In vigore dal 25 mag 2020
Ambito d’applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell’, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura, come specificato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento. 2.   Uno Stato membro può decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei criteri seguenti: a) le condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso; b) le pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime, compreso lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei di cui alla direttiva 2000/60/CE; c) le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi idrici; d) i costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque affinate e altre risorse idriche. Una decisione adottata ai sensi del primo comma è debitamente giustificata sulla base dei criteri di cui a tale comma e presentata alla Commissione. Essa è riesaminata ove necessario, in particolare tenendo conto delle proiezioni relative ai cambiamenti climatici e delle strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, e almeno ogni sei anni, tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva 2000/60/CE. 3.   In deroga al paragrafo 1, i progetti di ricerca o i progetti pilota relativi agli impianti di affinamento possono essere esentati dal presente regolamento laddove l’autorità competente accerti che siano soddisfatti i criteri seguenti: a) il progetto di ricerca o il progetto pilota non sarà condotto in un corpo idrico utilizzato per l’estrazione di acque destinate al consumo umano o in una relativa zona di salvaguardia designata ai sensi della direttiva 2000/60/CE; b) il progetto di ricerca o il progetto pilota sarà oggetto di opportuno monitoraggio. Qualsiasi esenzione a norma del presente paragrafo è limitata a un massimo di cinque anni. Nessun raccolto risultante da un progetto di ricerca o un progetto pilota esentato a norma del presente paragrafo è immesso sul mercato. 4.   Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 852/2004 e non impedisce agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità dell’acqua necessaria per conformarsi a tale regolamento utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con opzioni diverse dal trattamento, né di utilizzare fonti idriche alternative a fini irrigui in agricoltura.
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