Art. 4 · Obblighi del gestore degli impianti di affinamento e obblighi in materia di qualità delle acque affinate

Art. 4

Obblighi del gestore degli impianti di affinamento e obblighi in materia di qualità delle acque affinate

In vigore dal 25 mag 2020
Obblighi del gestore degli impianti di affinamento e obblighi in materia di qualità delle acque affinate 1.   Il gestore dell’impianto di affinamento provvede a che, al punto di conformità, le acque affinate destinate a scopi irrigui in agricoltura, come precisato nell’allegato I, sezione 1, siano conformi: a) alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I, sezione 2; b) a ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nel pertinente permesso, a norma dell’, paragrafo 3, lettere c) e d), per quanto riguarda la qualità dell’acqua. Oltre il punto di conformità, il gestore dell’impianto di affinamento non è più responsabile della qualità dell’acqua. 2.   Al fine di garantire la conformità in conformità del paragrafo 1, il gestore dell’impianto di affinamento procede al monitoraggio della qualità dell’acqua, nel rispetto: a) dell’allegato I, sezione 2; b) di ogni altra condizione stabilita dall’autorità competente nel pertinente permesso, a norma dell’, paragrafo 3, lettere c) e d), per quanto riguarda il monitoraggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:741:oj#art-4