Art. 5
Gestione dei rischi
In vigore dal 25 mag 2020
Gestione dei rischi
1. Ai fini della produzione, dell’erogazione e dell’utilizzo di acque affinate, l’autorità competente provvede a che venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.
Un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua può includere uno o più sistemi di riutilizzo dell’acqua.
2. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua è elaborato dal gestore dell’impianto di affinamento, da altre parti responsabili e dagli utilizzatori finali, a seconda dei casi. Le parti responsabili che elaborano il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua consultano tutte le altre pertinenti parti responsabili e gli utilizzatori finali, a seconda dei casi.
3. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua si basa su tutti i principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II. Esso individua le responsabilità di gestione dei rischi del gestore dell’impianto di affinamento e di altre parti responsabili.
4. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua provvede in particolare a:
a)
stabilire le prescrizioni necessarie per il gestore dell’impianto di affinamento oltre a quelle specificate nell’allegato I, in conformità dell’allegato II, punto B), per attenuare ulteriormente i rischi prima del punto di conformità;
b)
individuare i pericoli, i rischi e le adeguate misure preventive e/o le eventuali misure correttive in conformità dell’allegato II, punto C);
c)
individuare ulteriori barriere nel sistema di riutilizzo dell’acqua, e stabilire ulteriori prescrizioni, necessarie dopo il punto di conformità per garantire che il sistema di riutilizzo dell’acqua è sicuro, comprese le condizioni relative alla distribuzione, allo stoccaggio e all’utilizzo, se del caso, e individuare le parti responsabili del rispetto di tali prescrizioni.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ intesi a modificare il presente regolamento, al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II.
Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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