Art. 9
Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/798
In vigore dal 25 mag 2020
Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/798
1. In deroga all’, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798, i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi. I certificati di sicurezza unici in questione restano validi per il medesimo periodo.
2. In deroga all’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la validità delle autorizzazioni di sicurezza che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi.
3. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell’, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798 o la proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sei mesi di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.
4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare i certificati di sicurezza unici o prorogare il periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.
La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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