Art. 4

In vigore dal 6 apr 2020
In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2020 la data che gli Stati membri devono fissare per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno. Tuttavia, per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia tale data non può essere successiva al 15 luglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:501:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo