Art. 3
In vigore dal 6 apr 2020
Le deroghe di cui agli si applicano negli Stati membri interessati anche ai fini del calcolo del periodo, rispettivamente, di 26 e 9 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento e il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
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