Art. 2
In vigore dal 6 apr 2020
In deroga all’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2020 gli Stati membri possono decidere che le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 devono essere comunicate all’autorità competente entro il 30 giugno. Tuttavia, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia possono decidere che le suddette modifiche devono essere comunicate entro il 30 luglio.
Storico versioni
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