Art. 2

In vigore dal 6 apr 2020
In deroga all’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2020 gli Stati membri possono decidere che le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 devono essere comunicate all’autorità competente entro il 30 giugno. Tuttavia, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia possono decidere che le suddette modifiche devono essere comunicate entro il 30 luglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:501:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2020/501 — Testo vigente | Portale Normativo