Art. 1
In vigore dal 6 apr 2020
In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l’anno 2020 i termini ultimi che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non possono essere posteriori al 15 giugno. Tuttavia, per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia tali termini non possono essere posteriori al 15 luglio.
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