Art. 5

Altri adeguamenti necessari

In vigore dal 19 dic 2019
Altri adeguamenti necessari Se le condizioni di cui all’, paragrafo 1, sono soddisfatte e purché non sia entrata in vigore una decisione di cui all’, paragrafo 2, ai fini dell’applicazione delle norme che disciplinano gli interventi attuati a norma degli impegni giuridici di cui all’, paragrafo 1, primo comma, i bandi di cui all’ e gli interventi attuati a norma degli impegni giuridici firmati o adottati a seguito dei bandi di cui all’, che sono necessari per dare attuazione all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, il Regno Unito è trattato come uno Stato membro nel rispetto del presente regolamento. Al Regno Unito o ai rappresentanti del Regno Unito non è tuttavia consentito partecipare ad alcun comitato che si occupi di gestione a norma delle disposizioni del pertinente atto di base o a gruppi di esperti o altri organismi che offrono consulenza su programmi o interventi, a eccezione dei comitati di monitoraggio o simili comitati specifici per i particolari programmi operativi, nazionali o simili, in regime di gestione concorrente.
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Altri adeguamenti necessari (Art. 5 Regolamento (UE) 2019/2234) — Testo vigente | Portale Normativo