Art. 4
Partecipazione ai bandi e ammissibilità delle spese risultanti
In vigore dal 19 dic 2019
Partecipazione ai bandi e ammissibilità delle spese risultanti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera e), e purché non sia entrata in vigore una decisione di cui all’, paragrafo 2, il Regno Unito o le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito sono ammissibili nel 2020 ai fini delle condizioni specificate nei bandi di gara, negli inviti, nei concorsi o in qualsiasi altra procedura che può dar luogo a un finanziamento dal bilancio dell’Unione, alla pari con gli Stati membri e le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri, e sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell’Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2020.
Nonostante il primo comma:
a)
i contratti firmati in applicazione del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 («regolamento finanziario») fino alla fine del 2020 sono attuati conformemente alle relative condizioni e fino alla rispettiva data di conclusione;
b)
le spese riguardanti il regime di pagamenti diretti del Regno Unito per l’anno di domanda 2020 ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) non sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell’Unione.
2. Nonostante il paragrafo 1, il Regno Unito o le persone o gli organismi stabiliti nel Regno Unito non sono ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1309/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1796, a beneficiare di interventi riguardanti i lavoratori in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività è cessata a seguito del recesso senza un accordo, né sono ammissibili a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato, a beneficiare di interventi in relazione a pesanti oneri finanziari in capo agli Stati membri direttamente attribuibili al recesso senza un accordo di recesso.
3. Il primo comma del paragrafo 1 non si applica:
a)
se la partecipazione è limitata agli Stati membri e alle persone o agli organismi stabiliti negli Stati membri per ragioni di sicurezza;
b)
alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito di strumenti finanziari gestiti direttamente o indirettamente a norma del titolo X del regolamento finanziario o alle operazioni finanziarie garantite dal bilancio dell’Unione a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) istituito dal regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
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