Art. 2
Condizioni di ammissibilità
In vigore dal 19 dic 2019
Condizioni di ammissibilità
1. Qualora il Regno Unito o una persona o un organismo stabilito nel Regno Unito riceva finanziamenti dell’Unione nell’ambito di un intervento attuato in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente a norma degli impegni giuridici firmati o adottati prima della data del recesso o, se del caso, nel 2019 in applicazione dell’ del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e l’ammissibilità nell’ambito di tale intervento dipenda dall’appartenenza del Regno Unito all’Unione, essi continuano a essere ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell’Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2020 successivamente alla data del recesso, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti e non sia entrata in vigore una decisione di cui all’, paragrafo 2:
a)
alla data del 1o gennaio 2020 o entro sette giorni di calendario dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o dalla data della sua applicazione, se posteriore, il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione che contribuirà in euro, in conformità del calendario dei pagamenti stabilito dal presente regolamento, per l’importo calcolato con la formula seguente: RP UK PB2020 + quota RNL UK PB2020 × (SP B2020 – SP PB2020);
b)
alla data del 20 gennaio 2020 o entro venti giorni di calendario dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o dalla data della sua applicazione, se posteriore, il Regno Unito abbia versato sul conto indicato dalla Commissione la prima rata, corrispondente a [3,5] dodicesimi dell’importo di cui alla lettera a) del presente comma;
c)
alla data del 1o gennaio 2020 o entro sette giorni di calendario dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o dalla data della sua applicazione, se posteriore, il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione l’impegno di continuare ad accettare i controlli e gli audit relativi al periodo complessivo dei programmi e degli interventi in conformità delle norme applicabili;
d)
la Commissione abbia adottato la decisione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e non abbia adottato una decisione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio; e
e)
la Commissione abbia adottato la decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che conferma che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), del presente comma sono state soddisfatte.
La condizione di cui al primo comma, lettera d), si applica unicamente se il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio è diventato applicabile anteriormente alla fine dell’esercizio 2019.
2. Ai fini della formula di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si applica quanto segue:
a)
«RP UK PB2020» è l’importo figurante alla riga «Regno Unito» e alla colonna «Totale delle risorse proprie» della tabella 7 della parte «A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale» dello stato delle entrate del bilancio per il 2020, esposto nel progetto di bilancio dell’Unione europea per l’esercizio 2020, proposto il 5 luglio 2019;
b)
«quota RNL UK PB2020» è l’importo figurante alla riga «Regno Unito» e alla colonna «Risorsa propria basata sull’RNL» della tabella 7 della parte «A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale» dello stato delle entrate del bilancio per il 2020, esposto nel progetto di bilancio dell’Unione europea per l’esercizio 2020, proposto il 5 luglio 2019, diviso per l’importo figurante nella riga «Totale» della stessa colonna;
c)
«SP B2020 - SP PB2020» è la differenza tra l’importo figurante alla riga «Totale delle spese» e alla colonna «Bilancio 2020» della tabella «Spese» della parte «A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale» dello stato delle entrate del bilancio dell’Unione europea per l’esercizio 2020 adottato e l’importo figurante alla stessa riga e alla stessa colonna della stessa tabella della stessa parte del progetto di bilancio dell’Unione europea per l’esercizio 2020 proposto il 5 luglio 2019.
Nonostante il primo comma, se il bilancio 2020 non è stato adottato definitivamente entro la data di entrata in vigore del presente regolamento o entro la data della sua applicazione, se posteriore, il valore «SP B2020 - SP PB2020» sarà pari a zero.
3. L’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sarà ripartito in rate uguali una volta sottratto l’importo della prima rata di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b). Il numero di rate corrisponde al numero di mesi interi tra la data del primo versamento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e la fine dell’anno 2020.
L’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è iscritto nel bilancio generale dell’Unione come «altre entrate» previa sottrazione di un importo specifico volto a garantire la ripartizione del bilancio come indicato alla colonna «Totale delle risorse proprie» della tabella di cui al paragrafo 2, lettera a), e fatte salve le specifiche modalità pratiche in tal senso.
L’impegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), include in particolare la cooperazione nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione e l’accettazione dei diritti della Commissione, della Corte dei conti e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode di accedere ai dati e ai documenti relativi ai contributi dell’Unione e di effettuare controlli e audit.
4. La Commissione adotta una decisione che specifica se le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), sono soddisfatte.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ con riguardo alla proroga dei termini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo.
Nel caso di un rischio di grave perturbazione dell’esecuzione e del finanziamento del bilancio dell’Unione nel 2020, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica, qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’.
Storico versioni
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