Art. 3

Mantenimento dell’ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito

In vigore dal 19 dic 2019
Mantenimento dell’ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito 1.   L’ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito, determinata in conformità dell’, è mantenuta nel 2020 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) successivamente al primo pagamento effettuato a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), il Regno Unito abbia versato sul conto indicato dalla Commissione la rata mensile di cui all’, paragrafo 3, il primo giorno lavorativo di ogni mese fino ad agosto 2020; b) il primo giorno lavorativo di settembre 2020 il Regno Unito abbia versato sul conto indicato dalla Commissione le rimanenti rate mensili di cui all’, paragrafo 3, a meno che la Commissione non comunichi al Regno Unito un calendario di pagamento diverso per tale versamento entro il 31 agosto 2020; e c) non siano state osservate carenze significative nell’esecuzione dei controlli e degli audit di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera c). 2.   Qualora non siano soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione in tal senso. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. A decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito cessano di essere ammissibili a norma del paragrafo 1 del presente articolo, nonché degli , gli interventi cessano di essere ammissibili a norma dell’, paragrafo 2, e l’ cessa di applicarsi. 3.   Conformemente all’, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati relativi a un calendario di pagamento diverso per i versamenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. Nel caso di un rischio di grave perturbazione dell’esecuzione e del finanziamento del bilancio dell’Unione nel 2020, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica, qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:2234:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Mantenimento dell’ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/2234) — Testo vigente | Portale Normativo