Art. 7

Trasferimento di titoli

In vigore dal 17 dic 2019
Trasferimento di titoli 1.   I titoli di importazione sono trasferibili, ad eccezione dei titoli di importazione nell’ambito dei contingenti tariffari per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada. 2.   I titoli di esportazione non sono trasferibili. 3.   Oltre ai requisiti di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2016/1237, il cessionario è stabilito e registrato ai fini dell’IVA nell’Unione. 4.   Se il trasferimento di titoli riguarda contingenti tariffari soggetti al requisito della prova dello svolgimento di un’attività commerciale, il cessionario fornisce tale prova conformemente all’. 5.   Se il trasferimento di titoli riguarda contingenti tariffari soggetti al requisito del quantitativo di riferimento, il cessionario non è tenuto a fornirne la prova. 6.   Se il trasferimento di titoli riguarda contingenti tariffari per i quali è richiesta la registrazione previa degli operatori, prima del trasferimento il cessionario deve soddisfare i requisiti seguenti: a) essere registrato nel sistema elettronico LORI di cui all’; b) aver presentato la dichiarazione di indipendenza di cui all’ per i contingenti tariffari interessati dal trasferimento di titoli, salvo se detti requisiti sono sospesi in correlazione alla sospensione del requisito del quantitativo di riferimento di cui all’, paragrafo 9, del presente regolamento. 7.   Il cessionario dimostra di soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e ai paragrafi 4 e 6 all’autorità emittente che ha rilasciato i titoli da trasferire. La produzione degli elementi di prova può essere semplificata se il cessionario è titolare di un altro titolo di importazione valido, rilasciato a norma del presente regolamento per il numero d’ordine di contingente tariffario e per il periodo contingentale in questione. In tal caso il cessionario può chiedere all’autorità emittente di trasmettere una copia o un riferimento dell’equivalente elettronico del titolo all’autorità emittente del cedente. Detta copia, in formato cartaceo o elettronico, è prova sufficiente del rispetto delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 3, 4 e 6. 8.   Una volta effettuato il trasferimento del titolo, il quantitativo immesso in libera pratica nell’Unione in forza del titolo è attribuito al cessionario ai fini della determinazione della prova dello svolgimento di un’attività commerciale e del quantitativo di riferimento.
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