Art. 9

Quantitativo di riferimento

In vigore dal 17 dic 2019
Quantitativo di riferimento 1.   Il quantitativo di riferimento è il quantitativo medio annuo di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione per due periodi consecutivi di 12 mesi che terminano due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il periodo contingentale. Il quantitativo di riferimento degli operatori che hanno proceduto a fusione è determinato sommando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione da ciascuno degli operatori coinvolti nella fusione. Il quantitativo di riferimento di un operatore non supera il 15 % del quantitativo disponibile per il contingente tariffario in questione nel periodo contingentale pertinente. 2.   Il quantitativo di riferimento comprende prodotti immessi in libera pratica nell’Unione che rientrano nello stesso numero d’ordine di contingente tariffario e che hanno la stessa origine. 3.   Il quantitativo totale di prodotti che rientrano nelle domande di titoli relative ad un singolo contingente tariffario presentato in un periodo contingentale non supera il quantitativo di riferimento del richiedente per tale contingente tariffario. Se il periodo contingentale è diviso in sottoperiodi, il quantitativo di riferimento è ripartito tra i sottoperiodi. La quota del quantitativo totale di riferimento per un sottoperiodo contingentale è pari alla quota del quantitativo totale del contingente tariffario di importazione disponibile per tale sottoperiodo. Le domande non conformi alle disposizioni del primo e del secondo comma sono dichiarate irricevibili dall’autorità emittente competente. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per l’aglio originario dell’Argentina con numero d’ordine 09.4104, il quantitativo di riferimento corrisponde alla media dei quantitativi di aglio fresco di cui al codice NC 0703 20 00 immessi in libera pratica nel corso dei tre anni civili che precedono il periodo contingentale. 5.   In deroga al paragrafo 1, per i contingenti tariffari di carni bovine di cui all’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il quantitativo di riferimento è il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione nei 12 mesi che terminano due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il periodo contingentale. 6.   In deroga al paragrafo 2, il quantitativo di riferimento è calcolato cumulando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione che rientrano in ciascuno dei seguenti tre numeri d’ordine consecutivi di contingenti indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761: 09.4211, 09.4212 e 09.4213; 09.4214, 09.4215 e 09.4216; 09.4410, 09.4411 e 09.4412. 7.   In deroga al paragrafo 3, per i contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.4211, 09.4212 e 09.4213, il quantitativo totale di prodotti che rientrano nelle domande di titoli presentate nel periodo contingentale per i tre contingenti suddetti non supera il quantitativo di riferimento totale del richiedente per i tre contingenti suddetti. Il richiedente può scegliere come suddividere il quantitativo totale di riferimento tra i contingenti tariffari per i quali sono presentate le domande. Tale disposizione si applica anche ai contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.4214, 09.4215 e 09.4216 e ai numeri d’ordine 09.4410, 09.4411 e 09.4412. 8.   La Commissione sospende il requisito del quantitativo di riferimento se, entro la fine del nono mese di un periodo contingentale, i quantitativi richiesti nell’ambito di un contingente tariffario sono inferiori al quantitativo disponibile di tale contingente per quel periodo contingentale. 9.   La Commissione può sospendere il requisito del quantitativo di riferimento per i contingenti tariffari di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 laddove circostanze imprevedibili ed eccezionali rischino di comportare un sottoutilizzo del contingente in questione. 10.   La durata della sospensione non supera il periodo contingentale. 11.   La Commissione notifica la sospensione del requisito del quantitativo di riferimento a norma dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:760:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo