Art. 12
Dichiarazione di indipendenza
In vigore dal 17 dic 2019
Dichiarazione di indipendenza
1. Il richiedente di contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori presenta una dichiarazione di indipendenza tramite il sistema elettronico LORI, avvalendosi del modello di dichiarazione di cui all’allegato I.
2. Nella dichiarazione di indipendenza il richiedente, secondo la sua situazione, afferma:
a)
di non avere legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario, oppure
b)
di avere legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario ma di praticare regolarmente attività economiche sostanziali.
3. Il richiedente provvede affinché tutte le informazioni contenute nella dichiarazione di indipendenza siano sempre esatte e aggiornate.
4. Nel determinare se il richiedente pratica regolarmente attività economiche sostanziali, l’autorità emittente tiene conto del tipo di attività economica svolta, delle spese, delle vendite e del fatturato del richiedente nello Stato membro in cui ha registrato la partita IVA.
Su richiesta dell’autorità emittente, il richiedente mette a disposizione tutti i documenti e le prove necessari per verificare le informazioni inserite nella dichiarazione di indipendenza.
5. L’autorità emittente accetta la dichiarazione di indipendenza solo se ritiene che i documenti presentati nel sistema LORI siano corretti e aggiornati.
6. Il richiedente notifica all’autorità emittente le modifiche riguardanti la dichiarazione di indipendenza entro dieci giorni di calendario dalla data in cui hanno effetto. L’autorità emittente registra le modifiche nel sistema elettronico LORI dopo averle convalidate.
7. La dichiarazione di indipendenza resta valida fintantoché l’operatore soddisfa i requisiti di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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