Art. 13
Registrazione previa obbligatoria degli operatori
In vigore dal 17 dic 2019
Registrazione previa obbligatoria degli operatori
1. La Commissione istituisce un sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (Licence Operator Registration and Identification, LORI), conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (11) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione.
2. Le domande di registrazione nel sistema elettronico LORI sono presentate mediante il formulario elettronico che l’autorità emittente mette a disposizione degli operatori. Il formulario comprende le informazioni indicate nell’allegato II.
3. Solo gli operatori stabiliti nel territorio doganale dell’Unione e in possesso del numero EORI possono chiedere la registrazione nel sistema elettronico LORI. Essi presentano domanda all’autorità emittente dello Stato membro in cui sono stabiliti e registrati ai fini dell’IVA.
4. La domanda di registrazione è presentata almeno due mesi prima del mese in cui l’operatore intende presentare domanda di titoli. L’operatore fornisce un indirizzo di posta elettronica valido per la corrispondenza e conserva un indirizzo di posta elettronica valido nel sistema elettronico LORI per comunicare con l’autorità emittente.
5. L’autorità emittente competente, se accerta che le informazioni presentate dall’operatore per registrarsi nel sistema elettronico LORI o per apportare una modifica al proprio fascicolo LORI sono corrette, aggiornate e conformi al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, convalida la registrazione o la modifica e ne dà comunicazione alla Commissione mediante il sistema elettronico LORI.
6. L’autorità emittente respinge la domanda di registrazione se il richiedente non riesce a dimostrare in modo soddisfacente per l’autorità stessa che le informazioni trasmesse di cui all’allegato II sono corrette e aggiornate. L’autorità emittente registra la data del respingimento della domanda e notifica il respingimento e i relativi motivi al richiedente.
7. In base alla notifica dell’autorità emittente, la Commissione registra il richiedente nel sistema elettronico LORI e informa della registrazione l’autorità emittente. L’autorità emittente notifica la registrazione al richiedente.
8. Una volta che l’operatore sia stato registrato nel sistema elettronico LORI, la registrazione è valida fino alla revoca.
9. I dati relativi all’operatore registrato nel sistema elettronico LORI costituiscono il fascicolo LORI dell’operatore. I dati sono conservati per tutta la durata della registrazione dell’operatore e per i sette anni successivi alla revoca della registrazione dell’operatore dal sistema elettronico LORI.
10. L’autorità emittente revoca la registrazione nei casi seguenti:
a)
su richiesta dell’operatore registrato;
b)
se constata che l’operatore registrato non soddisfa più le condizioni e i requisiti di ammissibilità a presentare domanda per i contingenti tariffari che richiedono la registrazione obbligatoria degli operatori.
11. L’autorità emittente registra la data di revoca della registrazione e ne dà notifica al richiedente insieme ai motivi della revoca.
12. Il richiedente notifica all’autorità emittente eventuali modifiche riguardanti il proprio fascicolo LORI entro dieci giorni di calendario dalla data in cui hanno effetto. La Commissione registra le modifiche nel sistema elettronico LORI dopo la convalida dell’autorità emittente competente.
13. Qualora il requisito del quantitativo di riferimento sia stato sospeso a norma dell’, paragrafo 9, la Commissione può sospendere il requisito di registrazione previa degli operatori nel sistema elettronico LORI.
La durata della sospensione non supera il periodo contingentale.
14. La Commissione notifica la sospensione del requisito di registrazione previa degli operatori nel sistema LORI a norma dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Storico versioni
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