Art. 22

Cauzione all’atto della domanda e cauzione a garanzia di buon fine

In vigore dal 17 dic 2019
Cauzione all’atto della domanda e cauzione a garanzia di buon fine 1.   Prima della fine del periodo di presentazione delle domande il richiedente costituisce, presso l’autorità emittente, la cauzione di cui all’, il cui tasso è fissato nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. 2.   Oltre alla cauzione di cui al paragrafo 1, il rilascio del titolo è subordinato ad una cauzione a garanzia di buon fine resa disponibile entro la data dell’immissione in libera pratica. 3.   Per il granturco e il sorgo il tasso della cauzione a garanzia di buon fine di cui al paragrafo 2 è pari al dazio all’importazione fissato conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (12) e applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo.
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