Art. 21

Importazioni in esenzione da dazi doganali

In vigore dal 17 dic 2019
Importazioni in esenzione da dazi doganali 1.   Ogni anno civile, dal 1o aprile, alle importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e alle importazioni di granturco in Portogallo si applica un dazio zero entro i limiti quantitativi di cui all’, paragrafi 1 e 2. 2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1: a) sono gestite secondo il metodo di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) sono coperte da titoli rilasciati dalle competenti autorità emittenti spagnole e portoghesi. I titoli di cui alla lettera b) sono validi soltanto nello Stato membro in cui sono rilasciati. 3.   Dalla data di applicazione del dazio zero all’importazione di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica, al più tardi entro il sesto giorno di ogni mese, i quantitativi dei contingenti di cui all’, paragrafi 1 e 2, disponibili il primo giorno di ogni mese.
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