Art. 24
Svincolo e incameramento della cauzione a garanzia di buon fine
In vigore dal 17 dic 2019
Svincolo e incameramento della cauzione a garanzia di buon fine
1. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate a norma dell’, paragrafo 2, la cauzione a garanzia di buon fine di cui all’, paragrafo 2, è svincolata se l’importatore fornisce la prova che:
a)
il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato nello Stato membro di immissione in libera pratica; tale prova può essere addotta mediante fattura di vendita ad un trasformatore stabilito nello Stato membro di immissione in libera pratica;
b)
il prodotto non ha potuto essere importato, trasformato o utilizzato per causa di forza maggiore;
c)
il prodotto importato è divenuto inutilizzabile.
2. La prova di cui al paragrafo 1 è addotta entro 18 mesi dal giorno in cui la dichiarazione d’immissione in libera pratica è stata accettata, pena l’incameramento della cauzione.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la trasformazione o l’utilizzazione del prodotto importato si considera effettuata quando sia stato trasformato o utilizzato il 95 % del quantitativo messo in libera pratica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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