Art. 24

Svincolo e incameramento della cauzione a garanzia di buon fine

In vigore dal 17 dic 2019
Svincolo e incameramento della cauzione a garanzia di buon fine 1.   Fatte salve le misure di sorveglianza adottate a norma dell’, paragrafo 2, la cauzione a garanzia di buon fine di cui all’, paragrafo 2, è svincolata se l’importatore fornisce la prova che: a) il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato nello Stato membro di immissione in libera pratica; tale prova può essere addotta mediante fattura di vendita ad un trasformatore stabilito nello Stato membro di immissione in libera pratica; b) il prodotto non ha potuto essere importato, trasformato o utilizzato per causa di forza maggiore; c) il prodotto importato è divenuto inutilizzabile. 2.   La prova di cui al paragrafo 1 è addotta entro 18 mesi dal giorno in cui la dichiarazione d’immissione in libera pratica è stata accettata, pena l’incameramento della cauzione. 3.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la trasformazione o l’utilizzazione del prodotto importato si considera effettuata quando sia stato trasformato o utilizzato il 95 % del quantitativo messo in libera pratica.
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Svincolo e incameramento della cauzione a garanzia di buon fine (Art. 24 Regolamento (UE) 2020/760) — Testo vigente | Portale Normativo