Art. 26

Disposizioni transitorie

In vigore dal 17 dic 2019
Disposizioni transitorie Nei primi due periodi contingentali successivi all’entrata in vigore del presente regolamento, l’autorità emittente può stabilire il quantitativo di riferimento di cui all’ conformemente ai pertinenti regolamenti abrogati di cui all’. Se in uno o in entrambi i periodi contingentali prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento non è stato utilizzato interamente un contingente tariffario soggetto al requisito del quantitativo di riferimento di cui all’, gli operatori possono scegliere di stabilire il loro quantitativo di riferimento o a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, o sulla base degli ultimi due periodi di 12 mesi precedenti in cui il contingente tariffario è stato interamente utilizzato.
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