Art. 22
Cauzione all’atto della domanda e cauzione a garanzia di buon fine
In vigore dal 17 dic 2019
Cauzione all’atto della domanda e cauzione a garanzia di buon fine
1. Prima della fine del periodo di presentazione delle domande il richiedente costituisce, presso l’autorità emittente, la cauzione di cui all’, il cui tasso è fissato nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
2. Oltre alla cauzione di cui al paragrafo 1, il rilascio del titolo è subordinato ad una cauzione a garanzia di buon fine resa disponibile entro la data dell’immissione in libera pratica.
3. Per il granturco e il sorgo il tasso della cauzione a garanzia di buon fine di cui al paragrafo 2 è pari al dazio all’importazione fissato conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (12) e applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:760:oj#art-22