Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 17 dic 2019
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento integra le disposizioni relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti degli animali terrestri, degli animali acquatici e di altri animali di cui al regolamento (UE) 2016/429. 2.   La parte II, capo 1, del presente regolamento stabilisce le norme relative alla sorveglianza delle malattie di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e delle malattie emergenti di cui all’, paragrafo 2, di tale regolamento per quanto riguarda: a) l’organizzazione della sorveglianza, compresa la popolazione animale interessata e i metodi diagnostici; b) la conferma della malattia e la definizione di caso; c) i programmi di sorveglianza dell’Unione. 3.   La parte II, capo 2, del presente regolamento stabilisce le norme relative ai programmi di eradicazione delle malattie degli animali terrestri di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda: a) la strategia di controllo delle malattie, il territorio, le popolazioni animali, gli obiettivi e il periodo di applicazione; b) gli obblighi degli operatori e delle autorità competenti; c) le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e di conferma. 4.   La parte II, capo 3, del presente regolamento stabilisce le norme relative ai programmi di eradicazione delle malattie degli animali acquatici di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda: a) la strategia di controllo delle malattie, il territorio, le popolazioni animali, gli obiettivi e il periodo di applicazione; b) gli obblighi degli operatori e delle autorità competenti; c) le misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e di conferma. 5.   La parte II, capo 4, del presente regolamento stabilisce le norme relative allo status di indenne da malattia per determinate malattie degli animali terrestri e acquatici di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda: a) i criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia di Stati membri e zone; b) i criteri per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per i compartimenti che detengono animali di acquacoltura; c) i criteri per il mantenimento dello status di indenne da malattia; d) la sospensione, il ritiro e il ripristino dello status di indenne da malattia. 6.   La parte III del presente regolamento stabilisce disposizioni transitorie e finali per quanto riguarda: a) il riconoscimento dello status di indenne da malattia di Stati membri, zone e compartimenti riconosciuti indenni da malattia conformemente alla legislazione vigente prima della data di applicazione del presente regolamento; b) l’approvazione dei programmi di eradicazione di Stati membri, zone e compartimenti che hanno un programma di eradicazione o di sorveglianza approvato conformemente alla legislazione vigente prima della data di applicazione del presente regolamento.
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2020/689) — Testo vigente | Portale Normativo