Art. 86
Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per i cani, i gatti e i furetti
In vigore dal 17 dic 2019
Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per i cani, i gatti e i furetti
1. Il certificato sanitario per i cani, i gatti e i furetti, ad eccezione dei cani, gatti e furetti di cui al paragrafo 2, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’ e, ove applicabile, all’.
2. Il certificato sanitario per i cani, i gatti e i furetti detenuti come animali da compagnia, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’ e, ove applicabile, all’, come pure un collegamento al documento di identificazione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-86