Art. 53
Prescrizioni per i movimenti di cani, gatti e furetti verso altri Stati membri
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di cani, gatti e furetti verso altri Stati membri
Gli operatori spostano cani, gatti e furetti in un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
gli animali sono identificati individualmente:
i)
conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035;
o
ii)
mediante un tatuaggio chiaramente leggibile, eseguito prima del 3 luglio 2011;
b)
gli animali sono accompagnati da un documento di identificazione individuale secondo quanto previsto all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035 che attesti che
i)
l’animale identificato proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti nei 30 giorni precedenti la partenza ed è stato sottoposto a un primo ciclo vaccinale completo contro la rabbia almeno 21 giorni prima di essere spostato o è stato rivaccinato contro la rabbia conformemente ai requisiti di validità di cui all’allegato VII, parte 1. Tale prescrizione non si applica ai cani, ai gatti e ai furetti spostati conformemente all’, paragrafi 1 e 2;
ii)
in caso di cani, questi sono stati oggetto delle misure di riduzione dei rischi per l’infestazione da Echinococcus multilocularis conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 1, e ove applicabile, in caso di cani, gatti o furetti, per altre malattie conformemente all’allegato VII, parte 2, punto 3, entro il termine ivi previsto prima di essere introdotti in uno Stato membro o una sua zona in cui può essere richiesta l’applicazione di tali misure. Tale prescrizione non si applica ai cani, ai gatti e ai furetti spostati conformemente all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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