Art. 71
Certificato sanitario per determinati animali terrestri detenuti
In vigore dal 17 dic 2019
Certificato sanitario per determinati animali terrestri detenuti
1. Gli operatori spostano in un altro Stato membro volatili in cattività, api mellifere, bombi (ad eccezione dei bombi provenienti da stabilimenti di produzione isolati dal punto di vista ambientale riconosciuti), primati, cani, gatti, furetti o altri carnivori solo se accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine.
2. In deroga al paragrafo 1, gli operatori possono spostare nuovamente i volatili in cattività dalle esposizioni allo Stato membro di origine dei volatili conformemente all’, paragrafo 3.
3. In deroga al paragrafo 1, il certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti di uccelli rapaci dallo stabilimento nello Stato membro di origine verso un’esibizione di volo e di caccia in un altro Stato membro può accompagnare tali uccelli rapaci durante il loro rientro da tale esibizione nello Stato membro di origine purché gli animali siano spostati entro il periodo di validità del certificato.
Storico versioni
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