Art. 67
Prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività destinati a esposizioni
1. Gli operatori spostano volatili in cattività per un’esposizione in un altro Stato membro solo se tali animali soddisfano le condizioni di cui all’.
2. L’operatore dell’esposizione, escluse le esibizioni di volo e di caccia di uccelli rapaci, provvede affinché:
a)
l’ingresso nell’esposizione sia limitato ai volatili in cattività preventivamente registrati per partecipare all’esposizione;
b)
l’ingresso nell’esposizione di volatili originari di stabilimenti situati nello Stato membro in cui si tiene l’esposizione non comprometta lo stato sanitario dei volatili che vi partecipano
i)
imponendo che tutti i volatili in cattività che partecipano all’esposizione abbiano lo stesso stato sanitario;
o
ii)
tenendo i volatili in cattività originari dello Stato membro in cui si tiene l’esposizione in locali o recinti separati rispetto ai volatili in cattività originari di altri Stati membri;
c)
un veterinario
i)
effettui i controlli di identità dei volatili in cattività che partecipano all’esposizione prima del loro ingresso nell’esposizione;
ii)
controlli le condizioni cliniche dei volatili al momento dell’ingresso e durante l’esposizione.
3. Gli operatori provvedono affinché i volatili in cattività spostati per un’esposizione conformemente ai paragrafi 1 e 2 siano spostati da tale esposizione in un altro Stato membro solo se soddisfano una delle seguenti prescrizioni:
a)
gli animali sono accompagnati da un certificato sanitario conforme all’;
o
b)
in caso di volatili in cattività diversi dagli uccelli rapaci che hanno partecipato a un’esibizione di volo e di caccia, gli animali sono accompagnati da una dichiarazione rilasciata dal veterinario di cui al paragrafo 2, lettera c), in cui si attesta che lo stato sanitario dei volatili quale dichiarato nel certificato sanitario originale conforme all’ non è stato compromesso durante l’esposizione, e dal certificato sanitario originale valido conforme all’ rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l’esposizione, allegato a detta dichiarazione;
o
c)
in caso di uccelli rapaci che hanno partecipato a un’esibizione di volo e di caccia, gli animali sono accompagnati dal certificato sanitario originale valido conforme all’ rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti degli uccelli rapaci verso l’esibizione di volo e di caccia, purché siano poi spostati nuovamente nello Stato membro di origine.
4. Il veterinario di cui al paragrafo 2, lettera c), rilascia la dichiarazione di cui al paragrafo 3, lettera b), solamente purché:
a)
gli animali siano poi spostati nuovamente nello Stato membro di origine;
b)
siano state prese disposizioni affinché i movimenti previsti dei volatili in cattività verso lo Stato membro di origine siano conclusi entro il periodo di validità del certificato sanitario originale conforme all’, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti dei volatili in cattività verso l’esposizione;
c)
siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b).
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