Art. 66

Obblighi dell’autorità competente in relazione ai movimenti di circhi itineranti ed esibizioni di animali verso altri Stati membri

In vigore dal 17 dic 2019
Obblighi dell’autorità competente in relazione ai movimenti di circhi itineranti ed esibizioni di animali verso altri Stati membri L’autorità competente dello Stato membro di origine firma e timbra l’itinerario di cui all’, paragrafo 1, lettera a), purché: a) il circo itinerante o l’esibizione di animali non siano soggetti a restrizioni di sanità animale in relazione a una malattia elencata per la specie cui appartiene un animale detenuto nel circo itinerante o nell’esibizione di animali; b) le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’ siano soddisfatte; c) tutti i documenti di identificazione che accompagnano gli animali durante i movimenti del circo itinerante e dell’esibizione di animali siano debitamente aggiornati e gli animali soddisfino le prescrizioni in materia di vaccinazione, trattamento o prove stabilite nel presente regolamento che si applicano ai movimenti delle specie pertinenti.
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