Art. 64
Prescrizioni per i movimenti di animali terrestri detenuti da stabilimenti confinati verso stabilimenti confinati in altri Stati membri
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di animali terrestri detenuti da stabilimenti confinati verso stabilimenti confinati in altri Stati membri
1. Gli operatori spostano animali terrestri detenuti da uno stabilimento confinato a uno stabilimento confinato in un altro Stato membro solo se tali animali non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie per cui sono elencati, sulla base dei risultati del piano di sorveglianza relativo a tali animali.
2. Gli operatori spostano in un altro Stato membro o in una sua zona animali detenuti appartenenti alle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae solo se in conformità ad almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689.
3. In deroga al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di tali animali che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 verso un altro Stato membro o una sua zona
a)
aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
o
b)
privi dello status di indenne da malattia e di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati. Se lo Stato membro di destinazione fissa condizioni per l’autorizzazione di tali movimenti, dette condizioni devono corrispondere a una delle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 5 a 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Storico versioni
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