Art. 62

Prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività e di uova da cova di volatili in cattività verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di volatili in cattività e di uova da cova di volatili in cattività verso uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione Gli operatori spostano volatili in cattività appartenenti a specie dell’ordine Galliformes e uova da cova di volatili in cattività appartenenti a specie di galliformi da uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli da 59 a 61 per i prodotti specifici e se gli animali e le uova da cova in questione soddisfano le seguenti prescrizioni per quanto riguarda l’infezione da virus della malattia di Newcastle: a) in caso di volatili in cattività: i) gli animali non sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle; ii) gli animali sono stati isolati, per un periodo pari ai 14 giorni precedenti la partenza, nello stabilimento di origine sotto la supervisione di un veterinario ufficiale o in uno stabilimento riconosciuto di quarantena in cui: — nessun volatile in cattività è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la partenza; — non sono stati introdotti altri volatili nei 21 giorni precedenti la partenza; — non sono state effettuate vaccinazioni, in caso di stabilimento di quarantena; iii) gli animali sono risultati negativi, nei 14 giorni precedenti la partenza, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle eseguite su campioni di sangue, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza; b) in caso di uova da cova di volatili in cattività: i) non sono vaccinate contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle; ii) provengono da gruppi che: — non sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle; o — sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini inattivati; o — sono vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini vivi che soddisfano i criteri di cui all’allegato VI e la vaccinazione è stata effettuata almeno 30 giorni prima della raccolta delle uova da cova.
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